Adottiamo un sistema di gestione che permette il recupero di una parte delle spese dei proprietari degli immobili. Esse vengono restituite ai condòmini per abbattere i costi. Tramite partners selezionati, (sia professionisti, che fornitori di servizi) una parte dei costi torneranno nel conto condominiale, a deduzione delle spese di tutti. Applichiamo quindi un regime di ALTA QUALITA' e allo stesso tempo di RISPARMIO, in tutto quello che riguarda la gestione delle spese e fornitori della vita condominiale. Inoltre il condominio risparmierà l'importo anche dell' IVA sul nostro onorario, grazie alla gestione forfettaria. Richiedi maggiori informazioni [HIDDEN_BY_PRONTOPRO] - www.studiopalio.info
Poter aiutare i proprietari di immobili, miei clienti, nelle loro necessità di gestione.
Vogliamo cambiare amministratore come possiamo fare? L'art. 1129, comma 11, del codice civile (come novellato dalla legge numero 220 del 2012) dice che «la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea…». I condomini possono SEMPRE decidere di revocare l'amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell'interruzione del rapporto. E' però necessario che la revoca sia indicata nell'ordine del giorno della assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina dell'amministratore (ovverosia quello di cui all'art. 1136, comma 4, c.c.) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. La mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore (su richiesta di 2 condòmini che dispongano di almeno 1/6 dei millesimi del condominio) per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore costituisce una "grave irregolarità" idonea a giustificare la revoca giudiziale (art. 1129, co. 12, n. 1 c.c.). Trascorsi10 giorni dalla richiesta all' amministratore, per la convocazione di assemblea, se egli non ha provveduto, l'assemblea può comunque riunirsi per deliberare secondo le necessità. (Per maggiori informazioni sulla gestione di queste necessità siamo a disposizione)
NON TUTTI SANNO CHE .. • (Art. 1711 c.c.) Il mandatario (nel nostro caso l’ Amministratore) è tenuto ad eseguire il mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia. • IL SOLO RENDICONTO E PIANO DI RIPARTO NON BASTANO - Art. 1130 bis c.c - Il rendiconto condominiale contiene (...) ogni altro dato inerente alla SITUAZIONE PATRIMONIALE del condominio (...) nonchè di una NOTA SINTETICA ESPLICATIVA della gestione con l’indicazione dei rapporti in corso e delle question pendenti.
Aderisci gratuitamente alla nostra convenzione per risparmiare sulle spese. www.studiopalio.info