Studio Tecnico Groppo

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Cuneo Bra
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Fondazione / Data di inizio

2013
ISTRUZIONE ► Dicembre 2009 - CERTIFICATORE ENERGETICO ► Giugno 2008 - ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO ► Ottobre 2007 - LAUREA MAGISTRALE SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA presso il Politecnico di Torino - Sede decentrata di Mondovì (CN) ► Luglio 2001 - DIPLOMA DI GEOMETRA presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "L. Einaudi" di Alba (CN) PROGETTAZIONE ► Progettazione Urbanistica per nuove costruzioni, manutenzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti relativi a fabbricati ad uso residenziale e commerciale ► Redazione Pratiche occorrenti per i suddetti interventi quali Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Denuncia di Inizio Attività, Comunicazione di Inizio Lavori, Sanatorie ► Studi di fattibilità atti a verificare le capacità edificatorie e conseguenti possibilità di interventi ► Accertamento e verifica delle regolarità edilizie e catastali ► Certificati di Destinazione Urbanistica MISURAZIONI - CATASTO ► Misurazioni e rilievi topografici ► Redazione di tipi mappali e di frazionamento ► Rilievo ed accatastamento di fabbricati ► Variazioni ed aggiornamenti catastali ► Acquisizione di planimetrie, estratti di mappa e visure catastali ► Volture Catasto Fabbricati e Terreni SUCCESSIONI ► Redazione di Dichiarazioni di Successione e volture catastali ► Ricongiungimento di Usufrutto REGOLARITA’ URBANISTICHE ► Accertamento e verifica delle regolarità edilizie, urbanistiche e catastali mediante il riscontro dello stato di fatto, sia con i progetti depositati presso il Comune di appartenenza, sia con gli elaborati esistenti presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Servizi Catastali CERTIFICAZIONE ENERGETICA ► Normativa La REGIONE PIEMONTE, con l’approvazione della Legge n. 13 del 28/05/2007, ha individuato gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione ed ha introdotto l’obbligo della Certificazione Energetica degli edifici. La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 e nel D.M. 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali) nel tempo ha subito diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra. In particolare sono intervenuti sul tema il Decreto Ecobonus (Decreto Legge 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013), il Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013), la Legge di Stabilità (Legge 147/2013) ed il Decreto Milleproroghe (D.L. 151/2013). Con l'entrata in vigore della Legge dello Stato n. 90 del 03/08/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 03/08/2013, nel caso di contratti di vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per l’esposizione di annunci relativi alla compravendita di immobili, gli stessi devono essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica. ► Verifica Requisiti Energetici Le certificazioni energetiche hanno come oggetto diversi aspetti degli immobili e riguardano le caratteristiche degli stessi in termini “energetici". L’accurata verifica dei requisiti energetici è importante perché rende consapevoli gli utenti circa gli aspetti che caratterizzano l’immobile dal punto di vista della sua idoneità ad essere abitato, della sua sicurezza e delle sue qualità o difetti, in termini di efficienza energetica. ► ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) Con la pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 17-7073 del 04/02/2014, recante “Adeguamento in materia di certificazione energetica alle disposizioni di cui al Decreto Legge 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013 ed al D.P.R. 75/2013. Modifica della D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 e s.m.i.” sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13/02/2014, l’”Attestato di Certificazione Energetica” (A.C.E.) si converte in “Attestato di Prestazione Energetica” (A.P.E.); pertanto, in adeguamento alla D.G.R. n. 17-7073 del 04/02/2014, dal 17/02/2014 il sistema informativo SICEE rilascia gli Attestati di Prestazione Energetica. La disciplina in materia ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione, prima dell’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) e poi dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), per gli edifici che comportino un consumo energetico. La redazione di tale documento è indispensabile, in caso di interventi edilizi da fornire al termine dei lavori ed unitamente all’Agibilità, per gli edifici che non sono dotati di impianti di riscaldamento o di produzione di acqua sanitaria o di condizionamento, per la stipula di contratti di compravendita immobiliare e di contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari; copia dell'Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegata al contratto definitivo. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, acquirente e venditore sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Con la successiva pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 14-2119 del 21/09/2015, recante “Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del D.P.R. 75/2013 e s.m.i., del D.M. 26/06/2015 “Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39 comma 1 lettera g) e i) e 40 della Legge Regionale 3/2015” sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 24/09/2015, viene stabilito che dal 01/10/2015 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 e s.m.i., viene introdotto un nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) che sarà uguale per tutto il territorio nazionale e le precedenti 7 classi di efficienza energetiche (dalla “A+” alla “NC”) diventano 10 (dalla “A4”, che indica la classe di maggior efficienza, alla “G” che indica quella più scadente). ► VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) L’Attestato di Prestazione Energetica mantiene la validità di 10 anni, salvo eccezioni. Affinchè l'A.P.E. abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d'impianto ed il rapporto di controllo (allegato I o II) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell'A.P.E. è fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Quindi tale documento va rinnovato se l'immobile viene ristrutturato con interventi che modificano le prestazioni energetiche. Il certificatore può assegnare all'APE una validità di 10 anni solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è, come anzidetto, fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Ad esempio va rinnovato l'APE in caso di ristrutturazione di edifici, negozi, appartamenti ed in generale unità immobiliari dove sono stati modificati gli impianti, gli involucri (murature e/o infissi), in caso di ampliamenti (applicazione del Piano Casa), in caso di modifiche di prospetti e della volumetria.
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