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Samuele De Luca ha 33 anni, è nato a Ravenna e da circa 6 anni esercita l'attività professionale di Avvocato. È iscritto all'albo nazionale dei Difensori d'Ufficio e nell'albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per la materia penale. L’avvocato Samuele si è specializzato in procedimenti penali, con particolare attenzione alla responsabilità penale delle persone fisiche, giuridiche e procedimenti a carico di minorenni. Lavora nel suo studio ma collabora con una società di professionisti e avvocati sempre a Ravenna per ampliare l’offerta. Tra i suoi servizi mette a disposizione: vertenze processuali o extraprocessuali, coprendo le materie civili, penali, amministrative e tributarie; la collaborazione tra professionisti all'interno dello Studio è assolutamente essenziale per garantire soluzioni immediate ed efficaci ai loro clienti. Affinché Samuele potesse potenziare le sue conoscenze, nel corso degli ultimi anni ha conseguito due Master post universitari, uno in Diritto penale dell'Impresa e dell'economia ed il secondo in Materia di Scienze Forensi criminologiche. Secondo l’avvocato Samuel, il suo mestiere, in particolare l'attività di difesa (sia processuale che non), oltre ad avere un chiaro riconoscimento tra i diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta (art. 24 Cost.), rappresenti l'esternazione di un generale principio solidaristico, a cui ogni legale dovrebbe ispirarsi e a cui il Codice Deontologico fa esplicito richiamo. Un principio che dovrebbe, ma che molto spesso viene disatteso, ispirare l'agire di ogni singolo individuo nella società moderna.
L'avv. Mattea Mandara con studio a Cesena e a Cervia presta attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale prevalentemente in materia penale e in infortunistica stradale.
Il c.d. gratuito patrocinio (o patrocinio a Spese dello Stato), viene disciplinato dal D.P.R. 30/05/2002, n. 115 agli artt.; in particolare per la materia penale può essere richiesto Il patrocinio a spese dello Stato, con la nomina di un difensore iscritto nelle apposite liste. Nello specifico da chi nel procedimento è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile. Tutto ciò a condizione che: - Sia cittadino italiano, oppure straniero o apolide residente nello Stato; - Non sia condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. [NOTA: prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 7/3/2019, n.24, dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato era escluso anche chi era soltanto indagato o imputato dei suddetti reati]; - Non sia assistito da più di un difensore (salvo il caso di cui all'art. 100 del citato DPR.); - Abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 [Questo limite viene periodicamente aggiornato ]. In proposito, però, occorre precisare quanto segue: A) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. B) Se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente. C) Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale. D) Inoltre, l’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita dalla L. 11/01/2018 n.4 (in vigore dal 16/02/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. E) Si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. - L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010. F) l'art. 75 del DPR 30/5/2002 n.115, come modificato con D. Lgs. 7/3/2019, n.24,
In materia di prescrizione dei procedimenti penali, la normativa di riferimento è quella prevista dagli art. 157 e seguenti del codice penale. È una delle più note cause di estinzione del reato, anche per il clamore mediatico che talvolta gli si riconosce. Ma per quale motivo avviene questo?Ciò perché l'esito del procedimento penale viene legato al decorso di un tempo dopo il quale lo Stato non ha più interesse a perseguire il reato e a giudicare nel merito la vertenza. Recita l'art. 157 c.p. che "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione " Per quanto riguarda, in concreto, la determinazione del tempo di prescrizione del reato è l' art. 158 c.p. ad individuare il giorno dal quale inizia a decorre il termine della prescrizione (c.d. dies a quo). Tale termine varia in base al tipo di illecito: nei reati consumati il dies a quo decorre dal giorno in cui si assume sia stato commesso il fatto di reato; nel reato tentato coincide con quello di cessazione dell’attività del colpevole. Nel delitto permanente (nonché in quello c.d. abituale, così come monoliticamente ritenuto sia in dottrina che in giurisprudenza) decorre dal giorno di cessazione della permanenza. Per quanto attiene, invece, il termine finale entro il quale la prescrizione deve compiutamente maturare al fine di produrre il proprio effetto estintivo (c.d. dies ad quem), questo è stato dalla giurisprudenza individuato nel momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, restando invece irrilevante il successivo periodo previsto per il deposito delle motivazione. Il sopra illustrato meccanismo in materia di prescrizione è stato operativo in Italia in vigore fino al 31 dicembre 2019, essendo entrata in vigore dal primo gennaio 2020 la c.d. Riforma Bonafede, le cui disposizioni erano già contenute nel disegno di legge anticorruzione (c.d. “Spazzacorrotti”). La riforma ha previsto l’anticipazione del dies ad quem della prescrizione del reato. Tale termine, dunque, non risulta più ancorato alla sentenza che definisce irrevocabilmente l’ultimo grado del giudizio. Il decorso della prescrizione, infatti, viene sospeso con la sentenza di primo grado o con il decreto di condanna, terminando così di decorrere con l’emissione del provvedimento giurisdizionale di primo grado. Ciò, indipendentemente dal contenuto della sentenza, sia essa di condanna o di assoluzione. In particolare, l'art. 1, co. 1, lett. e) della Legge 3/2019 ha introdotto al secondo comma dell'art. 159 c.p. la seguente disposizione: 'éil corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna…”. Dal punto di vista pratico ciò comporta che per tutti i fatti commessi dopo l’1° gennaio 2020 la prescrizione del reato non potrà più verificarsi nei giudizi di Appello e di Cassazione. Infine, con il Lodo Conte bis, è stato introdotto un correttivo alla norma sopra citata, prevedendo che la prescrizione sia bloccata dopo una sentenza di primo grado, in caso di condanna, e che i tempi di prescrizione siano recuperati nel caso in cui dopo una condanna in primo grado ci sia un’assoluzione in secondo grado.
Per ottenere un risultato positivo in un processo penale, qualora ci si trovi nella posizione di indagato (prima) e imputato (poi), occorre certamente affidarsi ad un legale di fiducia titolato e con esperienza nel campo penalistico. Dimostrare la propria innocenza o la propria estraneità ai fatti contestati.Ciò passa attraverso uno stretto legame di collaborazione e onestà intellettuale tra l'assistito ed il professionista difensore. Quest'ultimo saprà indirizzare e consigliare le soluzioni migliori e più adeguate al caso concreto, soltanto qualora vi sia una piena e vicendevole lealtà e trasparenza.
Il processo penale, riassumendo, si sviluppa in tre fasi fondamentali, che possono variare in base alla gravità dei reati contestati (si vedano ad esempio i reati di competenza del Giudice di Pace o che rientrano nella competenza del Giudice Unico Monocratico). La prima fase, quella delle indagini preliminari, viene condotta dalla Pubblica Accusa.Il P.M ha l'obiettivo di ricercare gli elementi probatori per sostenere l'accusa nel processo a carico di un soggetto, definito in questa fase indagato. Visto il carattere di segretezza delle indagini, il soggetto indagato non viene a conoscenza dell'indagine salvo vengano svolti atti per i quali sia necessaria l'assistenza di un legale. Una volta concluse le indagini il Pubblico Ministero che sia persuaso della colpevolezza dell'indagato avanzerà richiesta di rinvio a giudizio (diversamente chiederà al GIP disporsi archiviazione) che verrà valutata in sede di Udienza Preliminare. La seconda fase del processo penale si svolge innanzi al Giudice per l'Udienza preliminare, che ha il compito di valutare la sufficienza degli elementi raccolti dal Pubblico Ministero per sostenere l'accusa nel corso del Dibattimento. In questa sede l'indagato, divenuto imputato, è assistito da un difensore e potrà sottolineare la carenza di elementi probatori a suo carico, avanzando richiesta di sentenza di non luogo a procedere. L'udienza preliminare può divenire anche la sede per una definizione anticipata dell'intero processo, con richieste di giudizio abbreviato o patteggiamento, che di fatto evitano al procedimento di sfociare nel dibattimento. Qualora il GUP disponga il rinvio a giudizio, avallando la richiesta del Pubblico Ministero, il procedimento sfocia nella terza fase, quella del dibattimento, ove regna sovrano il principio della oralità e dove le prove si formano nel contraddittorio tra le parti, innanzi al Giudice di Primo grado. Il processo di merito si conclude con una sentenza dell'organo giudicante, una volta acquisiti tutti gli elementi sufficienti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e sentite le conclusioni delle parti (difensore dell'imputato e Pubblico Ministero ed eventuale Parte civile) in sede di discussione. Al primo grado può seguire, solo in via eventuale, un secondo grado di merito, qualora venga proposto appello al provvedimento conclusivo del primo grado. Ricordiamo poi che, ex art. 111 comma 7, Costituzione Italiana, "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale (...) è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge", qualora si opti per una tutela giurisdizionale di mera legittimità.
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Aldo R.
Avvocato Penalista
17/08/2024
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Pamela C.
Avvocato Penalista
08/04/2024
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Eufemi P.
Avvocato Penalista
07/12/2023
Avvocato molto competente e professionale, peccato non averlo conosciuto prima avrei salvato un patrimonio.
Mohammed E.
Avvocato Penalista
30/11/2023
È molto simpatico e professionale ora mi sta seguendo in un udienza, speriamo vada per il verso giusto, lo consiglio a molti, e un ottimo avvocato. Sa spiegare le cose con chiarezza.
Lauretta M.
Avvocato Penalista
27/09/2023
mi ha messo subito a mio agio, fin dal primo contatto telefonico, molto gentile, disponibile ed onesto. Lo consiglio vivamente a tutti
Martina S.
Avvocato Penalista
01/09/2023
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Donatella S.
Avvocato Penalista
31/08/2023
Che dire.,solo cose positive!. ho affidato la mia causa a questa giovane avvocatessa che, in brevissimo tempo,sta riuscendo laddove due suoi colleghi più anziani e quindi con molta più esperienza non erano riusciti. Bravissima, gentilissima e con grandissima professionalità e soprattutto onestà in un campo dove purtroppo i prezzi sono molto alti.Consiglio vivamente
Michela A.
Avvocato Penalista
22/08/2023
Il servizio svolto dall'avvocato Carla Favaron è stato ottimo, subito disponibile e persona estremamente onesta. Consiglio. Michela